Ministero della Cultura

Accesso agli atti amministrativi

L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, come sancito dall’art. 22 della L. 241/1990.
Detto principio è finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini, garantire l’imparzialità e promuovere la trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione. 
La legge garantisce e riconosce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e delle motivazioni a supporto della richiesta.
 
Accesso agli atti amministrativi (accesso documentale o procedimentale)
L’accesso agli atti amministrativi, definito anche accesso documentale o procedimentale, consente a tutti i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi, di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
La domanda di accesso agli atti amministrativi deve essere presentata in forma scritta e deve essere obbligatoriamente motivata, pena l’inammissibilità, e identificare specificatamente i documenti richiesti.
Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta presso i MAN di Chieti – DRMN Abruzzo, che non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’ente.

L’istanza deve essere presentata in forma scritta, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata drm-abr@pec.cultura.gov.it , oppure a mezzo PEO all’indirizzo drm-abr@cultura.gov.it.
l rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione di copie (anche in formato digitale).
Il procedimento, e per tale è da intendersi il periodo intercorrente tra la domanda e la risposta, si conclude entro trenta giorni. Tale termine può essere prorogato quando l’istanza di accesso richieda integrazioni e chiarimenti, che comportano quindi il nuovo decorrere del termine.
In presenza di controinteressati, cui l’istanza vada comunicata, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all’eventuale opposizione di terzi od allo scadere del termine di dieci giorni dalla comunicazione senza opposizione.
 
Accesso civico semplice
L’accesso civico semplice (art. 5 co.1 del D.Lgs. n. 33/2013) riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente e che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.
La richiesta di accesso civico semplice dev’essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
 
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato (art. 5 co.2 del D.Lgs. n. 33/2013) riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta di accesso civico generalizzato a documenti, informazioni o dati relativi alla Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo può essere presentata via mail, scrivendo a drm-abr@cultura.gov.it oppure inviando una PEC a drm-abr@pec.cultura.gov.it