Art.10, comma 8, lettera b
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce annualmente, entro il 31 gennaio, ai sensi dell’art. 10 e 15 del decreto legislativo (D. Lgs.) 27 ottobre 2009, n.150:
• un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
Il Piano è redatto con il coordinamento ed il supporto metodologico dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 150/2009, sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), con delibera n.112 del 28/10/2010 (“Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance) e 1 del 5/1/2012.
Esso contiene:
– gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e sulla gestione;
– gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione e della performance individuale, di cui alle strutture di primo e secondo livello dell’Amministrazione centrale e periferica, individuati con le modalità previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall’On. Ministro con D.M. del 9 dicembre 2010 e registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011.